Articolo 2 – (Divieti ed ambito di applicazione dell’articolo 544 bis del codice penale)
1. L’uccisione di animali finalizzata alla commercializzazione della loro pelliccia integra il reato di cui all’articolo 544 bis del codice penale.
2. Sono vietati l’allevamento e la cattura degli animali da pelliccia di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. c), nonché l’allevamento e la cattura di qualsiasi altro animale per la principale finalità di ottenere pelle o pelliccia.
3. E’ altresì vietato produrre, esportare, importare, sfruttare economicamente, trasportare a qualunque titolo pelli o pellicce, di cui al comma precedente, ricavate come principale finalità da animali da pelliccia allevati, catturati o uccisi in Italia.
Articolo 3 – (Regime transitorio)
1. Chiunque, all’entrata in vigore della presente legge, detenga a qualunque titolo uno o più animali da pelliccia, ovvero qualsiasi altro animale per la principale finalità di produrre pelle o pellicce, ha tempo fino al 31 marzo 2014 per la dismissione dell’allevamento e, comunque, per l’alienazione degli esemplari detenuti, purché ciò non comporti la soppressione degli stessi.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è vietato avviare nuove attività di cui all’articolo 1 comma 1 lettera d).
3. Gli animali presenti negli allevamenti oggetto di dismissione, possono essere ceduti ad associazioni o enti individuati con Decreto di cui all’articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n.189.
4. Gli animali di cui al comma 1 del presente articolo possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell’ambito di progetti approvati di concerto fra il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute, anche su proposta di associazioni o enti di cui al comma 3.
5. Nell’esercizio delle attività di cu alla presente legge, i proprietari, detentori e custodi sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.