BRAMBILLA:”DIVIETO DI ALLEVAMENTO, CATTURA E UCCISIONE DI ANIMALI PER LA PRODUZIONE DI PELLICCE”

Articolo 4 – (Abrogazioni)

1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 3 ed il punto 22 dell’Allegato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

2.      Il codice attività”Allevamento di animali da pelliccia”è cancellato dall’elenco delle attività economiche a cura dell’Agenzia delle Entrate e di ogni altra amministrazione competente,a partire dall’1 gennaio 2015.

Articolo 5 – (Sanzioni e modifiche alla L.189/2004)

1.      L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è punita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2.      All’articolo 2 della Legge 20 luglio 2004 n.189 sono aggiunti i seguenti commi:

“2-ter. Chiunque alleva animali per la principale finalità di produrre pelle o pellicce è punito con  la reclusione  da  mesi  tre a  mesi  diciotto e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun animale.

2-Quater. Chiunque produce, esporta, importa, sfrutta economicamente, trasporta a qualunque titolo pelli o pellicce, di cui al comma 2-ter, ricavate da animali appositamente allevati, catturati o uccisi in Italia, è punito con la reclusione da mesi quattro ad anni due e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun animale.”

3.      Al comma 3 dell’articolo 2 della Legge 20 luglio 2004 n.189 le parole “consegue in ogni  caso  la  confisca  e  la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis” sono sostituite con le parole “consegue in ogni  caso  la  confisca  e  la distruzione del materiale di cui ai commi 1, 2-bis, 2-ter, 2 quater”.

4.      Al comma 4 dell’articolo 2 della Legge 20 luglio 2004 n.189 le parole “per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis” sono sostituite con le parole “per i reati previsti dai commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater”.

Articolo 6 – (Clausola di invarianza finanziaria)

1.      Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2.      Le amministrazioni interessate svolgono le  attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 – (Entrata in vigore e applicabilità)

1.      La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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